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domenica 15 maggio 2011

Interpellanza urgente

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE ABRUZZO

Oggetto: Improrogabilità di precise deliberazioni a livello regionale in merito al Gasdotto e centrale turbogas “Snam Rete Gas SpA”

Il sottoscritto consigliere regionale di Alleanza Per L’Italia Gino Milano:

Premesso che
la Commissione consiliare Lavori pubblici ha votato all'unanimità, nella seduta del 3 marzo 2011, il Progetto di Legge: “Integrazione alla L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 avente ad oggetto: Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale”, volto ad impedire la realizzazione del metanodotto della Snam nella zona altamente sismica della Valle Peligna, integrando la legge regionale 32 del 2009 con la previsione della “incompatibilità della localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e degli impianti termoelettrici di compressione a gas naturale connessi agli stessi, nelle zone a massimo rischio sismico, aree protette, aree a vincolo idrogeologico”;

il progetto di legge impone che la realizzazione dell'opera venga fatta d'intesa con la Regione Abruzzo, come avvenuto per le nuove concessioni petrolifere;

il 22 marzo 2011 il Consiglio regionale ha bloccato l'iter di approvazione del progetto di legge che impedisce il passaggio in Abruzzo del metanodotto, rinviandolo in commissione consiliare, come richiesto dal presidente della Giunta Gianni Chiodi, nonostante la contrarietà di numerosi sindaci e della popolazione residente;

Considerato che
il nuovo federalismo demaniale introdotto con il Decreto Legislativo 20 maggio 2010, n. 85 recante Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'art. 19 della HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=42789" Legge 5 maggio 2009, n. 42 attribuisce maggiori autonomie e competenze nella gestione del territorio, le cui risorse, escluse quelle di interesse interregionale, sono passate direttamente sotto il controllo di Regioni, Province e Comuni;

vari enti territoriali hanno espresso il loro parere in merito all’opera infrastrutturale definita “Rete Adriatica” e spesso si tratta di parere negativo, come nel caso del Consiglio regionale delle Marche, che, con mozione del 18 settembre 2007 n. 200 ha espresso, con voto unanime, la sua contrarietà sull’opera;

la Commissione tutela e valorizzazione dell’ambiente della Provincia de L’Aquila ha dato parere negativo con deliberazione 8 febbraio 2010;

la Provincia de L'Aquila ha espresso in merito parere negativo con deliberazione consiliare approvata all'unanimità il 10 febbraio 2010;

la Comunità montana peligna, nel cui territorio è ricompreso il tratto che interessa i comuni di Corfinio, Pratola Peligna, Pacentro e Roccacasale, ha formalizzato un voto negativo con deliberazione della giunta esecutiva del 25 febbraio 2010;

il Comune di Sulmona, interessato sia dal metanodotto sia dalla centrale di compressione turbogas, ha espresso più volte parere contrario con voto unanime del Consiglio comunale il 23 febbraio 2009, il 16 luglio 2009 e il 1° marzo 2010;

Rilevato che
il 7 marzo 2011 il Ministero dell’ambiente ha decretato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la compatibilità ambientale del progetto “Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di compressione di Sulmona”, soltanto dopo aver effettuato costose, numerose e complesse indagini tecnico-valuatative (adempimento di 46 tra prescrizioni e disposizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nonché specifiche direttive del Ministero per i beni culturali);

appare del tutto inspiegabile la circostanza che il gasdotto “Rete Adriatica”, progettato dalla Snam Rete Gas SpA, al fine di realizzare il raddoppio delle infrastrutture di trasporto gas lungo il versante adriatico del territorio nazionale, in analogia con quanto realizzato lungo il versante tirrenico della penisola (dove corrono parallelamente due infrastrutture di trasporto gas), all'altezza di Biccari (Foggia), veda dirottato il tracciato del gasdotto verso l’interno, lungo la dorsale appenninica, adducendosi a giustificazione presunte e non meglio dimostrate “insuperabili criticità” sotto l’aspetto tecnico;

tra le criticità prese in esame non figura affatto il rischio sismico, sicuramente molto più elevato lungo l’Appennino che sulla costa adriatica;

optando per la dorsale appenninica il tracciato si scontra invece con criticità non esistenti lungo il versante adriatico quali la presenza di aree boschive e numerose aree protette;

anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico, diffuse sono le criticità presenti lungo la dorsale appenninica interessata dal tracciato;

la mancanza di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del metanodotto nel suo complesso quale “piano” o “programma” ai sensi della direttiva 42/2001/CE, ovvero ad un unico procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come previsto delle direttive 85/337/CEE e n. 97/11/CE in quanto “opera” unitaria, suscettibile di avere effetti sensibili sull’ambiente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, urge ancor di più alla Regione Abruzzo una tempestiva valutazione propria di carattere politico e programmatico circa la compatibilità e l’utilità di una tale opera, ricorrendo agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio;

Rilevato infine che
recenti studi sulla centrale di compressione prevista a Sulmona, che dovrebbe ricomprimere il gas per essere poi dirottato verso Nord, con un potenziamento della produzione attuale di 7 volte, evidenziano notevoli pericoli per la salute dei cittadini;

ricercatori dell’ISDE (Ass. Medici per l’Ambiente) denunciano rischi per la salute umana molto concreti a causa delle polveri sottili generate dalle centrali turbogas, in quanto le stesse provocherebbero danni cardiocircolatori connessi all’innesco dell’attività trombotica mentre il particolato sospeso determinerebbe un mutamento del genoma di natura trasmissibile;

a giudizio unanime del mondo scientifico ed accademico, il tracciato del gasdotto e la zona di insediamento della centrale di compressione si va ad ubicare in settori in cui esiste già una sismicità molto alta per l’insistenza di faglie attive;

il decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, prevede, all’art. 10, comma 3, che la VIA comprenda la procedura di valutazione di incidenza, una procedura, che, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 così come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, art. 5, comma 7, deve essere effettuata “sentito” il parere dell’ente gestore dell’area protetta di carattere nazionale, e che in proposito, non si è a conoscenza del rilascio di pareri formulati da parte di enti gestori abruzzesi di aree protette di carattere nazionale;

Tutto ciò premesso
INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore competente e l’intera Giunta per sapere:
se intendano ancora perpetuare una non più tollerabile situazione di stallo, immobilismo e poco decorosa ambiguità per l’istituzione regionale, eludendo la responsabilità incombente in ordine alla problematica esposta ed evitando di adempiere al dovere di fare chiarezza, affermando se il governo regionale è politicamente favorevole o meno alla realizzazione dell’opera e in particolare della costruzione della centrale di compressione nel territorio sulmonese, anche alla luce delle recenti comunicazioni preoccupate del mondo scientifico ed accademico in merito ai conseguenti pericoli e danni per l’ambiente e le persone;
quali iniziative il Presidente della Giunta regionale e gli assessori in indirizzo intendano prendere nei confronti del Governo nazionale al fine di sollecitare lo svolgimento degli opportuni accertamenti finalizzati a verificare ed eventualmente pretendere il rispetto delle direttive 42/2001/CE (Valutazione Ambientale Strategica), 92/43/CEE (salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, fauna e flora), 85/337/CEE e 97/11/CE (Valutazione di Impatto Ambientale) con i conseguenti provvedimenti del caso;
quali siano le “insuperabili criticità” che hanno indotto la Snam a rivedere il progetto iniziale che prevedeva il raddoppio del gasdotto sulla costa adriatica e quindi le reali motivazioni che hanno fatto sì che il tracciato sia stato dirottato lungo la dorsale appenninica dove incontra criticità, non esistenti sul versante adriatico, quali la presenza di aree di particolare e delicata importanza come tre parchi nazionali, un parco naturale regionale, 21 siti di importanza comunitaria e zone a rischio sismico;
se la Regione intende attivarsi per concordare con Snam Rete Gas SpA la verifica di un tracciato diverso che escluda la dorsale appenninica ricca di aree boschive e numerose aree protette, evidenziando la contraddittorietà e inspiegabilità della decisione di dirottare il metanodotto sulla dorsale appenninica rispetto all’originario progetto non a caso denominato “Rete Adriatica”;
perché nel caso, pur essendovi tutti i presupposti, la Giunta regionale, in attesa della discussione del progetto di legge che il Presidente della Regione ha voluto rinviare in Commissione, non applichi il principio etico-sociale e giuridico di precauzione e salvaguardia di cui all'ex art. 174 del trattato istitutivo della Comunità Europa, dichiarando, in modo formale ed ufficiale, con una presa di responsabilità che restituisca chiarezza alla vicenda, che la Regione Abruzzo non può avallare un‘opera comunque suscettibile di diminuire la sicurezza e la salute dei propri cittadini, già colpiti e allarmati da un disastroso sisma, che esiste un rischio sismico ed idrogeologico dei territori interessati dal progetto connessi alla pericolosità del prodotto trasportato e i cui effetti, in un contesto nazionale e regionale specifico di crisi economica, incidono negativamente sullo sviluppo turistico ed agricolo delle zone coinvolte dal tracciato, con particolare riferimento all'interferenza dello stesso con aree naturali protette, ecosistemi, biodiversità;
quali siano i pareri degli enti gestori di aree protette locali e nazionali acquisiti, i pareri delle autorità preposte ai diversi vincoli o misure di conservazione che interessano i territori attraversati dal tracciato.


L’Aquila 10 maggio 2011
Il consigliere di Alleanza Per L’Italia


Gino Milano

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