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venerdì 26 novembre 2010

Interrogazione alla Camera sul Gasdotto Brindisi Minerbio

Interrogazione a risposta in Commissione


Ai Ministri dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i Beni e le Attività Culturali,


Per sapere – premesso che:

nel gennaio 2005 la Snam Rete Gas s.p.a (avente come partner per la distribuzione la Società British Gas) ha presentato un progetto volto alla realizzazione di un metanodotto denominato “Rete Adriatica” della lunghezza complessiva di km 687 (tubazione di diametro 1200 mm. A mt.5 di profondità, servitù di mt.40) e lungo un unico tracciato che va da Massafra (Prov.Taranto) fino Minerbio, (Prov. Bologna), in forza anche di dichiarazioni di pubblica utilità, alcune delle quali scadute e relative anch’esse ad ogni singolo tratto;

il tracciato di cui sopra –secondo i documenti prodotti dalla Snam per gli studi di impatto ambientale - si sviluppa lungo i seguenti lotti funzionali: Metanodotto Massafra-Biccari – DN 1220 (48’’), LUNGO 194,7 KM; Metanodotto Biccari – Campochiaro – DN 1220 (48’’), lungo 70,6 km; Metanodotto Sulmona – Foligno – DN 1200 (48’’), lungo 167,7 km; Centrale di decompressione di Sulmona, n°3 turbo compressori da 33 Mw; Metanodotto Foligno – Sestino – DN 1220 (48’’), lungo 113,8 km; Metanodotto Sestino – Minerbio – DN 1200 (48’’), lungo 142,6 km;

si tratta – come si evince chiaramente da quanto illustrato - di un’opera le cui parti sono funzionalmente connesse e programmate per realizzare un’unica struttura di attraversamento di parte rilevantissima della dorsale appenninica, interessando dieci regioni, tre parchi nazionali, uno regionale ed oltre venti siti di rilevanza comunitaria;

il metanodotto -e la connessione delle singole tratte di cui esso è composto alla Rete Adriatica- ha un indubbio valore strategico ed una rilevanza ultraregionale: le opere in questione collegano infatti metanodotti esistenti alla Rete nazionale, conferendo flessibilità al sistema di trasporto globale, di cui potenziano le capacità di compressione e riconnettono il nodo di Minerbio, dove convergono i metanodotti esistenti del Transmed e dell'importazione dalla Russia, ai terminali del trasporto dei volumi di gas attualmente immessi nei punti di entrata da Sud (Mazara del Vallo e Gela), in interconnesione con i metanodotti internazionali da Algeria e Libia, quindi anche indipendentemente dal rigassificatore di Brindisi, che pure consente il collegamento dall'Est Europa;

il rilievo ultraregionale del progetto è stato espressamente rivendicato dalla società SNAM Rete Gas SpA e riconosciuto da numerosi atti ministeriali adottati nel corso della fase autorizzativa;

alla luce delle caratteristiche del progetto e della sua rilevanza, appare irragionevole la decisione di procedere attraverso una serie di procedure di valutazione di impatto ambientale – V.I.A parziali e minimali anziché essere assoggettato ad un preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia preso in considerazione quale “piano” o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n.97/11/CE) qualora sia considerato quale “opera” unitaria;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 agli artt. 4 e ss. -e successive modifiche ed integrazioni- stabiliscono che i piani o programmi che possono avere effetti sensibili sull’ambiente devono essere sottoposti a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica V.A.S;

la prassi amministrativa seguita sino ad ora è in palese violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali che impongono la valutazione complessiva degli interventi proposti come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e da quella amministrativa nazionale;

il tracciato del gasdotto interessa direttamente o indirettamente numerose aree naturali protette (così come definite dalla legge n. 394/1191 e successive modificazioni e integrazioni) tra cui i parchi nazionali della Maiella, dei monti Sibillini e del Gran Sasso, il parco naturale regionale del Velino-Sirente nonché diverse siti di importanza comunitaria (S.i.c) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.) tra cui: area delle Gravine (codice IT913007), valle Ofanto-Lago di Capaciotti (codice IT9120011), valle del Cervaro-bosco dell'Incoronata (codice IT9110032), sorgenti ed alta valle del fiume Fortore (codice IT8020010), bosco di Castelvetere in Valfortore (codice IT802006), bosco di Castelpagano (codice IT2020005), sella di Vinchiatauro (codice IT222296), la Gallinola-monte Miletto-monti del Matese (codice IT222287), Maiella (codice IT7140203), Maiella sud-ovest (codice IT7110204), monte Genzana (codice IT7110100), Parco nazionale della Maiella (Z.p.s., codice IT7140129), Fiumi-Giardino-Saggitario-Aterno-sorgenti del Pescara (codice IT7110097), Velino-Silente (codice IT1100130), fiume Topino (codice IT5210024), boschi bacino di Gubbio (codice IT5210010), Boschi di Pietralunga (codice IT5210004), valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella (codice IT4050022), valli di Medicina e Molinella (codice IT4050017), biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio (codice IT4050023), Valle Benni (codice IT4050006);

numerose sono poi le aree tutelate con vincolo paesaggistico e ambito di piano paesaggistico anche con misure di conservazione integrale, interessate dal tracciato del gasdotto;

come sopra esposto il gasdotto ha la finalità di realizzare il raddoppio delle infrastrutture di trasporto del gas lungo il versante adriatico del territorio nazionale in analogia a quanto realizzato sul versante tirrenico;

non è chiaro pertanto quali siano le reali motivazioni che hanno fatto sì che il tracciato all’altezza di Biccari (FG) sia stato dirottato lungo la dorsale appenninica dove incontra criticità –non esistenti sul versante adriatico- quali la presenza di aree boschive e aree protette, nonché il rischio idrogeologico che interessa l’area;

è altresì alquanto sorprendente che non si consideri il notevole tasso di sismicità della dorsale Appenninica quale elemento di criticità;

in data 7 ottobre 2010 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale –VIA E VAS del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del tratto di metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona – parere richiesto dal proponente Snam Rete Gas S.p.A;

nello stesso, la Commissione pone come condizione che si ottemperi a numerose prescrizioni che appaiono contraddittorie rispetto alla stessa espressione del parere favorevole e gli stessi funzionari del Ministero rilevano che “Il metanodotto in progetto Sulmona-Foligno DN 1200 (48”) e la centrale di Compressione di Sulmona, come si evince da Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2004 (CPTI04) redatto dal Gruppo di lavoro CPTI 2004 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal DataBase Macrosismico Italiano 2008 (DBMI08, INGV), si trovano in un territorio ad elevata pericolosità sismica, sia dal punto di vista della frequenza di eventi che dei valori di magnitudo”;

avverso tale progetto, in data 25 giugno 2010 è stato presentato ricorso ex art. 226 Trattato CE alla Commissione Europea da amministrazioni pubbliche (Province di Pesaro-Urbino e di Perugia, Comunità Montana Catria e Nerone, Comune di Gubbio e Comune dell’Aquila), associazioni ecologiste e venatorie;

diversi enti territoriali hanno altresì espresso il loro parere in proposito, spesso negativo: Consiglio regionale delle Marche con mozione n.200 del 18 settembre 2007 ha dato all’unanimità parere negativo sull’opera, mentre con decreto dirigenziale n.76/VAA_8 del 25 luglio 2008 è stato fornito parere positivo fortemente condizionato; la Regione Umbria ha rilasciato un parere positivo condizionato nell’ambito di procedimento di V.I.A. con determinazione n. 3792 del 6 maggio 2005 e successive integrazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 6347 del 7 luglio 2006; la Regione Toscana ha espresso parere positivo condizionato con deliberazione Giunta regionale n.372 del 28 maggio 2007; la Comunità montana del Catria e Nerone di Cagli, Pesaro e Urbino risulta avere espresso parere contrario; la Comunità montana Alto e medio Metauro ha espresso parere positivo condizionato; la Comunità montana Alto Tevere Umbro e la Comunità montana di Alto Chiascio, nei cui territori sono compresi i tratti che interessano Pietralunga, Città di Castello e Gubbio, non sono mai state coinvolte nell’istruttoria dell’atto in questione né hanno mai formulato alcun parere in merito etc... l’elenco è lungo e riguarda comuni e Provincie interessate;

è grave l’assenza di una valutazione sull’impatto complessivo di una struttura che interessa dieci regioni del Paese e che ha una indubbia valenza strategica;

se i Ministri in indirizzo, alla luce di quanto illustrato in premessa, non intendano convocare con urgenza un tavolo che coinvolga, oltre a Snam, le amministrazioni locali interessate dal progetto, i comitati di cittadini e le associazioni ambientaliste al fine di valutare insieme le criticità del progetto in ordine al rischio sismico ed idrogeologico dei territori interessati dal progetto e alla pericolosità del prodotto trasportato assicurando altresì una più adeguata informazione, partecipazione e consapevole scelta delle comunità locali, in ossequio alle disposizioni comunitarie sulle informazioni pubbliche ambientali in ordine all'uso del territorio e valutando in quella sede tutte le possibili opzioni alternative di progetto, nell'ottica di minimizzazione degli impatti -che non sembrano finora essere state esaustivamente studiate - sullo sviluppo turistico ed agricolo delle zone coinvolte dal tracciato, con particolare riferimento all'interferenza dello stesso con aree naturali protette, ecosistemi, biodiversità;

se, in applicazione del principio di precauzione di cui all'ex art. 174 del trattato istitutivo della Comunità Europa, non si intenda nell'immediato sospendere cautelativamente l'iter procedurale in corso al fine di acquisire, sul complesso dell'opera e non soltanto sulle singole frazioni della medesima, una preventiva VAS, anche al fine di evitare in sede comunitaria responsabilità nazionali e nel rispetto della normativa nazionale;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per i beni e le attività culturali riguardo all’impatto del progetto sulle aree tutelate da vincolo paesaggistico;

quali siano le tempistiche procedurali future delle singole tratte ancora oggetto di valutazione o autorizzazione, quali siano i pareri degli enti gestori di aree protette nazionali acquisiti, i pareri delle autorità preposte ai diversi vincoli o misure di conservazione che interessano i territori attraversati dal tracciato, nonché le valutazioni circa la corretta applicazione delle procedure per il rinnovo di dichiarazioni di pubblica utilità avverso le quali è stato parimenti promosso ricorso, per la conseguente adozione degli opportuni provvedimenti che, nell'immediato, possano garantire la corretta osservanza del quadro normativo comunitario e nazionale posto a tutela dell'ambiente, assicurando in ogni caso che sia esperita una valutazione ambientale strategica o unitaria sul complesso del metanodotto di cui in parola.

se infine, considerate le problematiche espresse difficilmente superabili, non intendano bloccare le procedure riferite al percorso previsto, disponendo lo spostamento del tracciato del gasdotto dalla dorsale appenninica lungo altre direttrici come sopra ipotizzato, a partire da quella del corridoio adriatico;


On. Walter Verini

On. Massimo Vannucci

On. Raffaella Mariani

On. Giovanni Lolli

On. Vittoria D’Incecco

On. Sandro Gozi

On. Maria Letizia De Torre